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DETRAZIONI FISCALI
BONUSCASA ED ECOBONUS
Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio) che definisce nuove aliquote per le detrazioni fiscali per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Le nuove disposizioni in materia di detrazioni fiscali sono definite dai commi 55, 56, 57 dell’articolo 1. Di seguito trovi una tabella riassuntiva delle specifiche relative a questi benefici fiscali:
- Ristrutturazione edilizia (BONUS-CASA )
- Riqualificazione Energetica (ECOBONUS)
Le detrazioni fiscali 2025 per uso domestico in breve:
1. BONUS-CASA: Detrazione per interventi di Ristrutturazione Edilizia (Rif. DPR 917/86 smi - Art. 16 bis, lettera h):
Con l’Art. 1, comma 55, lettera b, Legge 30 dicembre 2024 n. 207, anche per il 2025 è stata confermata la detrazione fiscale per Interventi di Ristrutturazione Edilizia, meglio nota anche come BONUS CASA
Per il 2025 le aliquote previste per la detrazione sono le seguenti:
- 50% per l’abitazione principale
- 36% negli altri casi
sulla spesa effettuata da privati su immobili residenziali anche per l'acquisto di una stufa, una cucina o un camino a legna o a pellet effettuato fino al 31/12/2027, a patto che l'acquisto rientri all'interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione.
Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e questa detrazione prevede sempre rate annuali (10) di pari importo da dedurre dall’imponibile IRPEF del soggetto.
ATTENZIONE: Da quest’anno, l’importo massimo deducibile è regolato da un massimale collegato al reddito imponibile e al numero di figli; di seguito trovi una tabella riassuntiva:
La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di opere edilizie come specificato alla lettera h) dell’articolo 16 del Dpr sopra indicato: è quindi sufficiente la semplice installazione / sostituzione dell’apparecchio a biomassa, in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici.
La Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e l’installazione di camini e stufe a biomassa certificati 4 stelle o superiore se sostituiscono un altro impianto a biomassa o 5 stelle nel caso di altre sostituzioni (gasolio, gas, etc…) o nuove installazioni.
Il nuovo apparecchio inoltre, ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale, deve essere installato da un Professionista abilitato in conformità alle leggi vigenti, con il rilascio della Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008.
Il combustibile da utilizzare dovrà essere conforme a quanto previsto dal costruttore nel suo libretto di istruzioni, dove è indicata la classe di qualità del pellet da utilizzare in riferimento alla norma ISO 17225-2.
Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante i seguenti dati:
- Causale del versamento con riferimento alla norma: Articolo 16-bis del Dpr 917/1986
- Numero fattura con data
- Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione
Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per l’impianto e l’attestato del Produttore scaricabile nella pagina dedicata al prodotto specifico.
Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Attenzione: nella dichiarazione da effettuare nella procedura online di ENEA viene richiesto il dato “potenza al focolare del prodotto”: questo valore può essere rilevato nella nostra scheda tecnica del generatore – scaricabile dal sito web nella pagina relativa al prodotto – alla voce “Potenza termica globale (introdotta)".
Per semplificare la trasmissione delle informazioni l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/bonus-casa.html.
2. ECOBONUS: Detrazione fiscale per interventi di Riqualificazione Energetica (Legge 296/2006 art. 1)
Questa sezione delle detrazioni fiscali, conosciuta come ECOBONUS, per il 2025 sarà disciplinata da Art. 1, comma 55, lettera a, Legge 30 dicembre 2024 n. 207:
In estrema sintesi, per quest’anno, le spese sostenute da privati e aziende per l’acquisto, la sostituzione totale o parziale o la nuova installazione di impianti a biomasse combustibili per il riscaldamento domestico biomassa per la climatizzazione invernale possono godere di una detrazione fiscale del 50% in dieci anni (tramite 10 rate annuali di pari importo), fino ad un valore massimo di 48.000 (interpretazione cautelativa in attesa di chiarimento dall’Agenzia delle entrate) euro per unità immobiliare.
Anche per l’EcoBonus è stato introdotto il limite di detrazione annua legato al reddito imponibile a al numero di figli a carico. Di seguito trovi lo schema riassuntivo:
Specifichiamo che in questa specifica detrazione rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, che sono in possesso del certificato ambientale che dimostri l'appartenenza del generatore alla classe "4 stelle" o "5 stelle" secondo le indicazioni definite dal D.M. 186/2017.
A questo riguardo, con l'entrata in vigore del DLGS 199/2021 – allegato IV -, per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 13/06/2022, l'accesso alle detrazioni Ecobonus per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato alle seguenti regole:
a) nel caso di sostituzione di un altro impianto a biomasse, il nuovo generatore dovrà avere la certificazione ambientale con classe di qualità “4 stelle” o superiore
b) in tutti gli altri casi, il nuovo generatore a biomasse dovrà avere la certificazione ambientale con classe di qualità “5 stelle”.
Inoltre, affinché la pratica vada a buon fine, è fondamentale che l’impianto termico sia:
- Installato da un professionista abilitato in conformità alle leggi vigenti, con il rilascio della Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008.
- Accompagnato da un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti per l'intervento di risparmio energetico.
- Alimentato da biocombustibili conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 17225 (legna, pellet).
Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante i seguenti dati:
- Causale del versamento, con riferimento alla norma: "Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)"
- Numero fattura con data
- Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Codice fiscale o Partita Iva del beneficiario della detrazione
Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore scaricabile nella pagina dedicata al prodotto specifico.
Infine, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere questo beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale https://detrazionifiscali.enea.it/ entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Per semplificare la trasmissione delle informazioni l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, predisporrà delle guide e delle tabelle riassuntive che saranno poi disponibili nel sito ENEA https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus.html
Attenzione: nella dichiarazione da effettuare nella procedura online di ENEA viene richiesto il dato “potenza al focolare del prodotto”: questo valore può essere rilevato nella nostra scheda tecnica del generatore – scaricabile dal sito web nella pagina relativa al prodotto – alla voce “Potenza termica globale (introdotta)".
Per un ulteriore approfondimento in merito, consulta la Guida gli incentivi per gli impianti a biomassa di AIEL.